Inail: infortuni da cani e gatti nella polizza domestica

Ciao a tutti, pongo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato sul sito Anmvi.it perchè penso possa essere interessante per tutti noi proprietari di animali domestici.

Inail: infortuni da cani e gatti nella polizza domestica

22 Febbraio 2021

Gli infortuni causati dal cane o dal gatto di casa rientrano nella copertura assicurativa della cosiddetta “polizza casalinga”. Accudire cani e gatti rientra nelle attività di cura dall’abitazione. Lo stabilisce la circolare INAIL 6/2021, interpretando la normativa sulla tutela della salute negli ambienti domestici.  Sono esclusi dalla tutela assicurativa gli infortuni da animali “esotici” o “particolarmente feroci”.

Fra le attività domestiche dalle quali possono derivare infortuni non ci sono soltanto quelle di pulizia, preparare i pasti e prendersi cura dei familiari, ma anche l’accudimento di animali. Lo afferma l’INAIL che -con la circolare 6/2021- fa rientrare gli infortuni causati dalle cure domestiche ai pet nelle “polizze casalinghe”. L’infortunio da animali ricade nella dimensione domestica “dal momento che gli stessi possono ritenersi, in base a un criterio di ragionevolezza, normalmente partecipi della vita domestica familiare”.

Per l’INAIL sono meritevoli di tutela assicurativa anche gli infortuni derivanti dall’accudimento degli animali di casa, ma non tutti indistintamente: “Non sono tutelati – precisa l’Istituto- gli infortuni causati da animali esotici o particolarmente feroci, l’allevamento e la cura dei quali non possono ritenersi normali e dunque ragionevoli”. La ratio dell’incidente domestico attiene infatti ad azioni “non particolarmente complesse” e che non richiedono “una specifica conoscenza dei rischi connessi”.

L’assicurazione per infortuni domestici è entrata in vigore nel 2001 e la gestione è stata affidata all’Inail, che riscuote un premio annuale obbligatorio di 24 euro. L’INAIL riconosce la tutela assicurativa – e quindi l’eventuale risarcimento- a tutti coloro che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo. Per questi soggetti la copertura è obbligatoria se in età compresa fra i 18 e i 67 anni. L’infortunio che viene liquidato agli aventi diritto deve comportare inabilità gravi o permanenti.

Dal 1 gennaio 2020 la si può sottoscrivre solo con modalità telematiche. Chi possiede i requisiti di legge ma non paga l’assicurazione, è soggetto ad una sanzione da parte dell’Inail, graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo non superiore, comunque, all’equivalente del premio (24 euro).

pdf circolare_n_6_dell11_febbraio_2021.pdf313.66 KB
Il testo integrale della circolare

Fonte: Anmvi.it